Art. 5.

      1. Le azioni possono essere liberamente cedute con effetto verso la società.
      2. Solo nel caso in cui il soggetto che si rende acquirente di azioni in percentuale superiore al 2 per cento del capitale sociale non sia dotato dei requisiti di onorabilità,

 

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il consiglio di amministrazione può non riconoscere lo status di socio e disporre il congelamento dei diritti di voto, fatti salvi i diritti patrimoniali.
      3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la decisione di cui al comma 1 su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato da un rappresentante dell'aspirante socio.
      4. L'istanza di revisione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si deve pronunciare entro un mese dalla data della richiesta.